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Martedì, 18 Aprile 2017 10:52

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA POSSIBILE

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ROTTAMAZIONE DOPO 5 ANNI

equitalia

La definizione agevolata non va per forza attivata per tutte le cartelle di un contribuente; per alcune non ce n’è bisogno. Per questo i contribuenti devono essere in grado di decidere quali rottamare. Per fortuna, c'è ancora qualche giorno di tempo, visto che il termine per presentare la domanda per la definizione agevolata è stato spostato dal 31 marzo al 21 aprile 2017.

Dopo 5 anni di silenzio, il credito erariale si cancella

I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione devono anche verificare se i crediti del Fisco o degli altri enti impositori sono prescritti. Devono cioè tenere conto del fatto che, dopo 5 anni di silenzio da parte dell'ente impositore, sono di fatto “cancellati” i crediti risultanti dalle cartelle di pagamento. Per la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23397/16, depositata il 17 novembre 2016, le pretese della Pubblica amministrazione, agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni, e altri enti impositori, si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, con l'eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Il credito, dopo 5 anni, è prescritto anche se il contribuente ha presentato ricorso contro la cartella dopo i termini previsti dalla legge, di norma, entro 60 giorni dalla notifica e, quindi, la cartella si è resa definitiva. In senso conforme alla sentenza dei giudici di legittimità, si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Roma, che, con la sentenza 1050/17, pronunciata il 27 febbraio 2017 e depositata il 7 marzo 2017, ha accolto l'appello del contribuente contro un fermo amministrativo di Equitalia. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto di Equitalia per «intervenuta prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento notificata in data 10 febbraio 2009, mentre il fermo amministrativo veniva notificato in data 5 febbraio 2015, decorso il termine di prescrizione di cinque anni». I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del contribuente, dichiarando prescritto il credito, e, di conseguenza, nulla la cartella di pagamento.

Dopo 5 anni, anche senza ricorso, il credito si prescrive

Nelle motivazioni della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, i giudici richiamano la predetta sentenza 23397/16, della Cassazione, nella quale è stabilito che la mancata impugnazione di un atto impositivo, nonché di un atto della riscossione, non permette l'applicazione dell'articolo 2953 del Codice civile e, quindi, la conversione del termine di prescrizione breve di 5 anni in quello ordinario decennale. Per la Cassazione, gli “atti amministrativi di autoformazione” quali l'atto di accertamento, la cartella di pagamento o l'avviso di addebito dell'Inps non sono suscettibili di passare in giudicato, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'articolo 2953 del codice civile, riservata solo alle sentenza di condanna o al decreto ingiuntivo. Il caso esaminato dalla Cassazione è relativo alla sentenza 456/2014, della Corte di appello di Catania, depositata il 16 maggio 2014. La Corte di appello ha riformato la sentenza del 28 ottobre 2009, del Tribunale di Catania, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione del contribuente contro un'intimazione di pagamento notificata il 27 maggio 2008, relativa ad una cartella notificata il 31 agosto 2001, per omessi pagamenti di contributi Inps per gli anni 1993, 1995, 1996 e 1998. Per la Corte di appello di Catania, il credito vantato dall'Inps è prescritto e, pertanto, deve essere annullata la cartella di pagamento, in quanto «è pacifico che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 27 maggio 2008, sicché all'epoca in cui il credito contributivo vantato dall'Inps era sicuramente prescritto a causa dell'avvenuto decorso del quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (avvenuta, si ribadisce, il 31 agosto 2001), senza il compimento di alcun atto interruttivo da parte del concessionario della riscossione».

In conclusione, le richieste di pagamento, così come i fermi amministrativi notificati dopo i 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento, sono prive di effetto, con la conseguenza che le relative cartelle di pagamento devono essere annullate.

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