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Sabato, 26 Settembre 2015 22:27

Diritto di Replica e Rettifica - Occhio alle bufale !

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IL VOSTRO DIRITTO DI REPLICA E RETTIFICA

diritto di replica e rettifica

Parliamo prima del "Diritto di Replica" ed approfondiamo la problematica "social" 

L’art. 8 della legge sulla stampa 47/1948 stabilisce che “il direttore o, comunque il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano, blog o nel periodico ossia anche agenzie di stampa, le dichiarazioni/le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”. 

Veniamo invece al "Diritto di Rettifica"

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà, da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità da parte di una radio, televisione, giornale, sito, blog, di richiedere la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa.

Non a caso vi sono organi quali verificata la fondatezza della richiesta, ordina all'autore responsabile la rettifica; nel caso in cui essa non ottemperi, trasmette la relativa documentazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale può decidere l'irrogazione di sanzioni nonchè essere successivamente condannato in tribunale.


Ormai un problema sociale anche in rete

 

La legge impone l’obbligo di dichiarazione e rettifica, entro quarantotto ore dalla richiesta rispetto a varie proposte di legge, di fatto ad oggi ancora regolata dal minor tempo possibile anche ai “siti informatici, ivi compresi giornali, quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. Le rettifiche dovranno essere pubblicate con analoghe caratteristiche grafiche, metodologia di accesso al sito e pari visibilità della notizia cui si riferiscono dandone la stessa ed identica primaria diffusione. Per intenderci, la testata o profilo, non può nella prima notizia render noto a spamm ed in seconda battuta di replica/rettifica pubblicare un trafiletto e non divulgarlo. tutto dovrà essere attivato in egual misura all'originaria notizia resa nota. Nell'evenienza in cui, trattasi di blog, dovrà essere garantita nello stesso quadro di notizia, quindi stesso link in relazione al fatto che si presuma essere attività amatoriale non strutturata, quale potrebbe non rendere nota tempestivamente la rettifica di replica. 

 

8 punti che non si possono non sapere quando si parla di diritto di rettifica….

 

1) Che cos’è il diritto di rettifica?

Come sopra premesso, è il diritto di fare pubblicare gratuitamente dichiarazioni dei soggetti interessati dalla pubblicazione di immagini, dichiarazioni, notizie ritenute lesive della loro dignità o contrarie a verità.

In sostanza, è il diritto – riconosciuto a certe condizioni – di affermare la propria verità.

2) Dove o come è pubblicata la notizia, la dichiarazione o l’immagine?

Giornali, TV, Blog, Siti.

3) Quali sono oggi le norme di riferimento?

a) La legge sulla stampa (e precisamente l’art. 8 della l. n. 47 del 1948) che afferma: il diritto di rettifica è il diritto di fare inserire “gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale” .

b) Il T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (e precisamente l’art. 32 quinquies del d. lgs. n. 177 del 2005) che dispone: “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (…) o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere (…) che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.

4) Il diritto di rettifica elimina altri diritti?

Il diritto di rettifica si aggiunge, ma non elimina le azioni, cioè gli strumenti giuridici di tutela riconosciuti da altri diritti (querela per diffamazione, risarcimento del danno, ecc.).

5) Qual è il presupposto ad oggi per l’esercizio del diritto di rettifica?

Ad oggi, il diritto di rettifica è previsto per la stampa (quotidiani, blog, periodici, agenzie di stampa) e per le radiotelevisioni, che trasmettono in via analogica o digitale.

Il presupposto è che la notizia o la dichiarazione siano state diffuse da un mezzo di informazione. Si presuppone che ci sia una struttura organizzativa creata allo scopo di produrre “informazione”, in altri termini, un’impresa a ciò finalizzata o di organizzazione privata e/o sociale.

6) Il “sito informatico” è un giornale o una trasmissione televisiva?

E’ banale affermare che il sito telematico possa essere qualunque cosa. Anche un giornale (ad esempio un quotidiano on line). Ma certo non tutti i siti sono giornali. QUI STA L’ERRORE CONCETTUALE.

7) Il blog è un giornale?

No. Ci sono tanti tipi di blog, ma il blog tipicamente non ha i caratteri di periodicità di un giornale e non è registrato, ma ormai la giustizia indica in più sentenze la responsabilità di direzione pertanto direttore, al fondatore del blog quale ne risponde totalmente in solido civilmente e penalmente. Ancor peggio, lo stesso, in caso di accertamento, sarà tenuto ed obbligato a rendere note le sue fonti in quanto il blogger non è giornalista, pertanto figura non professionale quale non può appellarsi al diritto di riservatezza.

8) Allora, la conclusione è affermare che Internet sia o debba essere il Far West?

No. Oggi, esistono già validi strumenti giuridici di tutela (quali: diffamazione, risarcimento dei danni patiti, pubblicazione della sentenza). Se ne possono introdurre anche altri, ma meglio ponderati.

La libertà di espressione non è (SOLO) degli imprenditori dell’informazione, ma di tutti. Espressione del pensiero e attività imprenditoriale sull’informazione non coincidono.

Occhio alle bufale della rete - Le regole s'intendono valide anche per tutti coloro i quali in rete sui propri profili e/o pagine personali, pubblicano, commentano, illazionano, con notizie dubbiose, non fondate e/o prive di certezza inconfutabile, l'oggetto del merito portando nell'errore l'utente che legge. Lo stesso è tenuto di legge a pubblicare il vs commento di replica diversamente sarà punibile penalmente e nel corrispondere una somma al maggior danno subito. Chi non vi rende disponibilità alla replica pertanto censurando avrà in aggiunta la aggravante per danneggiamento. 

"Nelle24Ore"

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