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Mercoledì, 16 Settembre 2015 14:04

Chat con l'amante. Sono prove valide per la separazione ?

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PRIVACY : attenzione a non violarla anche se trattasi del vs coniuge

internet privacy

Come si fa a provare il tradimento del coniuge?

Di certo, non sarà quest’ultimo ad autodenunciarsi. È chiaro, quindi, che, di norma, per dimostrare l’infedeltà coniugale ci debba sempre essere una certa “forzatura” dell’altrui privacy. Tema tutt’altro che raro, posta peraltro la fioritura di numerose agenzie investigative specializzate nel ramo matrimoniale

di cui ricordiamo che dovete sempre verificare che abbiano la licenza 134 TULPS.

 
 

Il problema, però, viene dopo: possono essere poi utilizzate le prove ottenute in modo “irregolare”, ossia violando la riservatezza altrui? Si pensi al pedinamento, alla fotografia indiscreta puntata sull’auto del soggetto tallonato, alla lettura di nascosto degli sms ricevuti sul cellulare o, infine, al virus inserito nel computer del coniuge che consenta di leggere le altrui email o le chat. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma le sentenze sembrano essere non tutte coerenti tra loro.

Il report dell’investigatore potrebbe essere una prova sufficiente dell’infedeltà altrui, a condizione però che non venga contestato dalla controparte processuale. Così le foto scattate dallo 007 bastano a fondare una pronuncia di addebito nella causa di separazione a condizione che colui contro il quale sono prodotte dimentichi di contestarne espressamente la genuinità (si legga a riguardo il recente precedente del Tribunale di Milano in “Contro i tradimenti basta il detective”).

Se, invece, il rapporto investigativo viene contestato, allora si può correre ai ripari chiamando a testimoniare lo stesso detective che ha effettuato i pedinamenti e che potrà dichiarare, davanti al giudice, di aver visto il soggetto in questione durante frequentazioni clandestine e in atteggiamenti compromettenti con l’amante (leggi “Investigatori: testimonianza in giudizio necessaria”).

Non c’è, infatti, alcuna lesione della privacy a carico del coniuge pedinato dallo 007: le dichiarazioni di quest’ultimo ben possono valere come prova testimoniale.

A confermare il fatto che i dati ottenuti attraverso la lesione della altrui privacy sono ugualmente utilizzabili in processo, se serve per far valere un proprio diritto, sono anche due sentenze di recente pubblicazione e che, per certi versi, possono destare una certa preoccupazione. La prima è del Tribunale di Torino e risale a due anni fa: secondo il giudice piemontese ben si può violare l’altrui account di posta elettronica, frugare e sgraffignare tra le email ricevute, crearne una copia e produrle poi in causa a prova del tradimento del coniuge (leggi: “Attenzione a sms ed email”).

Dello stesso tenore, poi, una più recente pronuncia, questa volta della Corte di Appello di Trento secondo cui è consentito chiamare in causa, come testimone, il soggetto che, di nascosto, abbia letto gli sms compromettenti arrivati sul cellulare del fedifrago.

Non la pensa allo stesso modo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il quale tutte le volte in cui si viola la privacy altrui si commette illecito, anche se ciò è necessario per procurarsi le prove in un giudizio di separazione. Tali prove, acquisite in modo illegittimo, non possono entrare in causa. I messaggi privati inviati con i social network sono assistiti dalla tipica tutela che protegge tutte le conversazioni segrete e private: esse possono essere assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione.

A metà strada, invece, sembra porsi la recente sentenza del Tribunale di Livorno : in tema di separazione dei coniugi – si legge nel provvedimento – le chat con il presunto amante non sono producibili in giudizio, soprattutto se intercorse quando la crisi è già in atto. Le chat – conclude il giudice – sono “la versione contemporanea delle relazioni epistolari di un tempo e pertanto soggiacciono agli stessi vincoli di segretezza, a meno che non siano strettamente necessarie al giudizio”. Ma cosa intende dire, il giudice, con la frase “strettamente necessarie al giudizio”? Per comprenderlo bisogna leggere i fatti di causa: nella vicenda di specie, era risultato che il tradimento fosse intervenuto quando già la crisi dei coniugi era intervenuta e, pertanto – secondo l’insegnamento pacifico dei giudizi – era del tutto irrilevante ai fini dell’addebito (l’infedeltà è infatti motivo di addebito solo quando sia l’unica ed esclusiva causa della crisi di coppia, e non solo l’effetto di una crisi già sussistente).

Dunque, il tribunale di Livorno ha rigettato la prova perché “irrilevante” ai fini del decidere. Sembra così di intravedere la possibilità di una decisione opposta qualora i fatti fossero andati diversamente e la dimostrazione del tradimento fosse stata davvero l’ago della bilancia per stabilire la sussistenza dell’addebito o meno.

"Nelle24Ore"

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